Ordinanza — n. 18558/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QEFALIJA3 ALBERT nato il 16/07/1990 avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 106) Il ricorso di Qefalijaj Albert avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte territoriale ha confermato la pronuncia del primo giudice di penale responsabilità in relazione al reato di furto a lui ascritto, è manifestamente infondato e inammissibile, in quanto pretende di ottenere una nuova valutazione in ordine alla concedibilità dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6), c.p. Sul punto, la Corte territoriale ha già congruamente spiegato che l'imputato, prima dell'udienza di discussione del giudizio abbreviato, risarcì solo parzialmente il pregiudizio cagionato alla persona offesa, consegnandole un assegno dell'importo di euro 2.000,00, a fronte di un danno lamentato di euro 3.000,00.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 18558/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 106) Il ricorso di Qefalijaj Albert avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte territoriale ha confermato la pronuncia del primo giudice di penale responsabilità in relazione al reato di furto a lui ascritto, è manifestamente infondato e inammissibile, in quanto pretende di ottenere una nuova valutazione in ordine alla concedibilità dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6), c.p. Sul punto, la Corte territoriale ha già congruamente spiegato che l'imputato, prima dell'udienza di discussione del giudizio abbreviato, risarcì solo parzialmente il pregiudizio cagionato alla persona offesa, consegnandole un assegno dell'importo di euro 2.000,00, a fronte di un danno lamentato di euro 3.000,00.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QEFALIJA3 ALBERT nato il 16/07/1990 avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 106)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso di Qefalijaj Albert avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte territoriale ha confermato la pronuncia del primo giudice di penale responsabilità in relazione al reato di furto a lui ascritto, è manifestamente infondato e inammissibile, in quanto pretende di ottenere una nuova valutazione in ordine alla concedibilità dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6), c.p. Sul punto, la Corte territoriale ha già congruamente spiegato che l'imputato, prima dell'udienza di discussione del giudizio abbreviato, risarcì solo parzialmente il pregiudizio cagionato alla persona offesa, consegnandole un assegno dell'importo di euro 2.000,00, a fronte di un danno lamentato di euro 3.000,00.
Pertanto, il risarcimento del danno effettuato prima del giudizio non è stato ritenuto totale ed effettivo, sicché i giudicanti hanno fondatamente escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6 c.p. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P Così deci