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Ordinanza — n. 18557/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18557/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18557/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIROZZI ANTONIO nato a VILLARICCA il 12/06/1982 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 103) Il ricorso proposto da Antonio Pirozzi avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale, per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio. In particolare, la recidiva è stata riconosciuta con un percorso motivazionale del tutto congruo e logico, sulla scorta della specifica pericolosità del prevenuto, plausibilmente desunta dalle modalità della condotta (illecita introduzione in una casa di abitazione per la sottrazione di beni) e dai precedenti specifici per delitti contro il patrimonio.

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 18557/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il riferimento alle attenuanti generiche risulta effettuato solo ai fini della determinazione della pena, onde rilevare il mancato aumento della pena per la recidiva in ragione del giudizio di equivalenza con l'attenuante ex art. 62-bis cod. pen. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

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delitto contro l'ambiente antiparassitari e biocidi responsabilità per i danni ambientali responsabilità penale dei minori inquinamento accidentale accusa penale

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod. pen
Il riferimento alle attenuanti generiche risulta effettuato solo ai fini della determinazione della pena, onde rilevare il mancato aumento della pena per la recidiva in ragione del giudizio di equivalenza con l'attenuante ex art. 62-bis cod. pen.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIROZZI ANTONIO nato a VILLARICCA il 12/06/1982 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 103)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Antonio Pirozzi avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale, per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio. In particolare, la recidiva è stata riconosciuta con un percorso motivazionale del tutto congruo e logico, sulla scorta della specifica pericolosità del prevenuto, plausibilmente desunta dalle modalità della condotta (illecita introduzione in una casa di abitazione per la sottrazione di beni) e dai precedenti specifici per delitti contro il patrimonio.

Il riferimento alle attenuanti generiche risulta effettuato solo ai fini della determinazione della pena, onde rilevare il mancato aumento della pena per la recidiva in ragione del giudizio di equivalenza con l'attenuante ex art. 62-bis cod. pen. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2024 Il Con liere estensore Il Pre