Cassation court dismisses appeal against sentencing as lower court's reasoning meets implicit motivation requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, ruling that the appellate court's decision contained sufficient argumentation to satisfy the requirement of explicit motivation. The appellant argued against the specific sentencing, but the court found the lower court's implicit reasoning regarding generic mitigating circumstances versus aggravating factors was legally sound and not arbitrary. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 133 cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: An appeal against a sentencing decision is inadmissible if the lower court's reasoning, even if implicit or formulaic, is not arbitrary or illogical and adequately addresses the comparison between aggravating and mitigating circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUNGU DANIEL nato il 20/11/1985 avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; ì'L N. 100)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da Daniel Lungu avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è inammissibile. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale, per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio. È appena il caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 6, sent. del 22 settembre 2003 n. 36382, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. 3, sent. 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298).
Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie, in cui la Corte territoriale ha motivatamente reputato le attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. equivalenti alle contestate aggravanti, in ragione della riscontrata negativa personalità del prevenuto, gravato da precedenti specifici. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 apr