Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to impermissible review of fact-finding and evidence evaluation by the appellate court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because it contained impermissible criticisms regarding the factual reconstruction and evidence evaluation. The appellate court had already firmly established the crime under Article 624-bis of the Penal Code based on clear facts, while the appellant failed to propose specific grounds for appeal on this charge. Consequently, the court ruled that such matters fall exclusively within the competence of the trial judge and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they contain criticisms concerning the reconstruction of facts, the evaluation of evidence, or the appreciation of material proof, as these issues belong exclusively to the court of first instance.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSAVANTI FRANCESCO nato a GELA il 05/05/1988 avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal difensore di Francesco Passavanti avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.
In particolare, il reato ex art. 624-bis cod. pen. risulta insindacabilmente accertato dalla sentenza di primo grado, essendo emerso che l'imputato, con movimento repentino, aveva afferrato energicamente il telefono della persona offesa sfilandolo dalle mani e poi era scappato. Su tale capo di imputazione il ricorrente non aveva proposto uno specifico motivo di appello, sicché l'analoga censura proposta in questa sede è palesemente inammissibile. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria, salvo la rettifica nei termini evidenziati.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Presi