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Ordinanza — n. 18554/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18554/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18554/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CRISTINA MARIO nato a PALERMO il 14/07/1975 avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; ‘. N. Il ricorso proposto da Mario Di Cristina avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte territoriale ha confermato la pronuncia del primo giudice di penale responsabilità in relazione al reato di furto pluriaggravato di cui all'imputazione, è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto dedotto, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale per quanto concerne l'accertamento di responsabilità. La Corte territoriale ha congruamente spiegato le ragioni per cui è giunta a sostenere la responsabilità dell'imputato, sottolineando come il medesimo avesse la diretta disponibilità dell'immobile illecitamente alimentato, senza regolare contratto di fornitura intestato al prevenuto.

Regesto Legislator

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art. 62-bis c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 18554/2024 — snpen · Corte di Cassazione: N. Il ricorso proposto da Mario Di Cristina avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte territoriale ha confermato la pronuncia del primo giudice di penale responsabilità in relazione al reato di furto pluriaggravato di cui all'imputazione, è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto dedotto, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale per quanto concerne l'accertamento di responsabilità. La Corte territoriale ha congruamente spiegato le ragioni per cui è giunta a sostenere la responsabilità dell'imputato, sottolineando come il medesimo avesse la diretta disponibilità dell'immobile illecitamente alimentato, senza regolare contratto di fornitura intestato al prevenuto.

Parole chiave

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responsabilità del gerente responsabilità del responsabile di progetto imprese di costruzione azione di responsabilità infrazione commessa nell'azienda amministrazione infedele

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis c.p
In merito al trattamento sanzionatorio, la Corte ha evidenziato come non emergano elementi dotati di significatività tali da fondare un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CRISTINA MARIO nato a PALERMO il 14/07/1975 avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; ‘. N.

92)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Mario Di Cristina avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte territoriale ha confermato la pronuncia del primo giudice di penale responsabilità in relazione al reato di furto pluriaggravato di cui all'imputazione, è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto dedotto, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale per quanto concerne l'accertamento di responsabilità. La Corte territoriale ha congruamente spiegato le ragioni per cui è giunta a sostenere la responsabilità dell'imputato, sottolineando come il medesimo avesse la diretta disponibilità dell'immobile illecitamente alimentato, senza regolare contratto di fornitura intestato al prevenuto.

In merito al trattamento sanzionatorio, la Corte ha evidenziato come non emergano elementi dotati di significatività tali da fondare un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. sulle contestate aggravanti, secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in cassazione. Infine, è appena il caso di rilevare che il reato, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa ricorrente, non è procedibile a querela, risultando contestata e accertata l'aggravante del fatto commesso su cosa destinata a pubblico servizio ex art. 625, n. 7), c.p., da cui discende la procedibilità d'ufficio del reato ai sensi del vigente art. 624, comma 3, c.p. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2024 Il Co iere estensore 'DEPOSITATA Il Pi