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Ordinanza — n. 18553/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of merit; court upheld conviction and sentencing for burglary.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18553/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Mohammed Nachit inadmissible, upholding the lower court's conviction for burglary. The appellant argued against the finding of criminal responsibility, but the court found the territorial court's reasoning sufficient regarding the defendant's intent to enter the property without permission. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the contested decision is supported by a complete argumentative apparatus satisfying the motivational obligation regarding criminal responsibility, and the court's assessment of the proportionality of the sentence is not censurable.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility burglary conviction upheld procedural motivation requirement sentencing proportionality review criminal liability assessment sanzione disciplinare del notaio controllo della commisurazione della pena punibilità

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NACHIT MOHAMMED nato il 12/10/1984 avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

85)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Mohammed Nachit avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte territoriale ha confermato la pronuncia del primo giudice di penale responsabilità in relazione ai reati di cui all'imputazione, è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto dedotto, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo per il reato sub b), che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale per quanto concerne l'accertamento di responsabilità nei confronti del ricorrente. La Corte territoriale ha congruamente spiegato le ragioni per cui è giunta a ritenere sussistente la responsabilità dell'imputato, sottolineando come l'essersi l'imputato introdotto nella cascina in presenza dei proprietari senza 2 Ì A1 , i 7 tt,4 1 1 preventivamente suonare alla porta chiaro intento di introdursi furtivamente i all'interno dell'abitazione.

Tale condotta è causalmente idonea al conseguimento dell'obiettivo delittuoso di impossessarsi di denaro o di altri beni di valore della vittima. Quanto al trattamento sanzionatorio, i giudici hanno congruamente spiegato che l'aumento di pena si deve ritenere proporzionato alla gravità dei reati contestati, secondo una ponderata valutazione di merito incensurabile in Cassazione. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2