Criminal appeals dismissed for manifestly unfounded claims regarding fuel theft convictions and procedural costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Testa Mirko and Gabrielli Valerio manifestly unfounded and inadmissible. The lower court confirmed the defendants' criminal responsibility for fuel theft based on evidence showing they were caught near the crime scene loading stolen fuel into a vehicle. The court upheld the conviction because the stolen fuel matched the reported type and quantity was deemed credible given the time available for the theft. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.: Appeals against criminal judgments are inadmissible when they are manifestly unfounded, as the lower court's reasoning sufficiently establishes the defendant's criminal responsibility based on concrete evidence of the crime.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TESTA MIRKO nato a BERGAMO il 12/11/1975 GABRIELLI VALERIO nato a CLUSONE il 22/07/1958 avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.
74)
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi proposti da Testa Mirko e Gabrielli Valerio avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte territoriale ha confermato la pronuncia del primo giudice di penale responsabilità, in relazione ai reati di cui agli artt. 99, 110, 624, 625 n. 2 e 61 n. 5 c.p., sono manifestamente infondati. Contrariamente a quanto dedotto, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale per quanto concerne l'accertamento di responsabilità nei confronti di entrambi i ricorrenti.
La Corte territoriale ha congruamente spiegato le ragioni per cui è giunta a confermare la sussistenza della responsabilità degli imputati, sottolineando come le prove a carico dimostrino con assoluta certezza il coinvolgimento di entrambi nel furto di carburante, in quanto costoro erano stati rinvenuti in prossimità del luogo in cui si era consumato il furto, ed erano stati fermati dagli operatori mentre erano intenti a caricare sulla Fiat Bravo nella disponibilità del Gabrielli la refurtiva. Inoltre, il carburante rinvenuto nelle taniche corrispondeva per tipologia a quello oggetto di denuncia e, quanto all'esatto ammontare dei litri sottratti, in assenza di significativi elementi di segno contrario, è stato ritenuto - non illogicamente - attendibile quanto riferito dal denunciante, trattandosi di quantitativo compatibile con l'azione furtiva perpetrata, tenuto conto che gli imputati avevano avuto a loro disposizione anche l'intera notte e parte del giorno per trasportare tutto il quantitativo denunciato.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle am