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Ordinanza — n. 18550/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18550/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18550/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESORACA ANTONIO nato a CROTONE il 23/09/1976 avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. Il ricorso proposto da Mesoraca Antonio avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di omicidio stradale di cui all'imputazione, è inammissibile. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale, per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio. È appena il caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 6, sent. del 22 settembre 2003 n. 36382, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. 3, sent. 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298).

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 62 bis c.p; Ordinanza — n. 18550/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie, in cui la Corte territoriale ha congruamente spiegato le ragioni per cui è giunta ad escludere la concessione delle circostanze attenuanti generiche, sottolineando come/ nel caso di specie l'assenza di nesso causale fra lo stato di ebrezza dell'imputato e la dinamica dell'incidente non comportasse alcuna specifica meritevolezza dell'imputato ex art. 62 bis c.p., così come la mancanza di copertura assicurativa del mezzo da lui condotto. Infine, in merito al trattamento sanzionatorio, i giudici hanno motivatamente determinato la pena in ragione dell'eclatante profilo colposo che ha determinato il sinistro, secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in cassazione.

Parole chiave

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gravi addebiti penali responsabilità penale dei minori responsabilità penale scemata imputabilità testimone a carico sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass.
art. 62 bis c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESORACA ANTONIO nato a CROTONE il 23/09/1976 avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

72)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Mesoraca Antonio avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di omicidio stradale di cui all'imputazione, è inammissibile. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale, per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio. È appena il caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 6, sent. del 22 settembre 2003 n. 36382, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. 3, sent. 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298).

Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie, in cui la Corte territoriale ha congruamente spiegato le ragioni per cui è giunta ad escludere la concessione delle circostanze attenuanti generiche, sottolineando come/ nel caso di specie l'assenza di nesso causale fra lo stato di ebrezza dell'imputato e la dinamica dell'incidente non comportasse alcuna specifica meritevolezza dell'imputato ex art. 62 bis c.p., così come la mancanza di copertura assicurativa del mezzo da lui condotto. Infine, in merito al trattamento sanzionatorio, i giudici hanno motivatamente determinato la pena in ragione dell'eclatante profilo colposo che ha determinato il sinistro, secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in cassazione.

All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2024 Il C on ere es