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Ordinanza — n. 18549/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against recidivism conviction due to sufficient appellate reasoning on progressive danger.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18549/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for recidivism. The appellate court provided a robust argumentative basis confirming the defendant's continued danger through analogous conduct and lack of deterrence from recent sentences. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the appellate court's reasoning sufficiently addresses the contested issue of recidivism, particularly regarding the assessment of progressive danger and the lack of deterrent effect of prior convictions.

Parole chiave

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recidivism assessment appellate reasoning progressive danger inadmissible appeal criminal procedure law prova informatica insufficienza di prove imputazione di furto

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JOVANOVIC KLAUDIA nato il 13/04/1992 avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; Lit N.

70)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Klaudia Jovanovic avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è inammissibile. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale per quanto concerne l'applicazione della contestata recidiva. Infatti, la Corte d'appello ha confermato la sussistenza della recidiva in ragione dell'ininterrotta dedizione della prevenuta a condotte analoghe a quella scrutinata e a plurime condanne, subite anche in epoca recente, valutando - non illogicamente - che le stesse non avevano avuto alcun effetto deterrente nei confronti dell'imputata, in ciò rilevando un incremento di pericolosità progressivo, da stimare al momento di commissione del delitto per cui si procede, indipendentemente dall'asserito successivo cambiamento delle abitudini di vita e dalla collaborazione prestata in sede di dichiarazioni spontanee.

All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2024 Il Con iere estensore Il Pr