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Ordinanza — n. 18548/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as manifestly unfounded and totally specific regarding traffic offense sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18548/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Mannino Francesco inadmissible, ruling it manifestly unfounded and totally specific. The territorial court had already confirmed the appellant's liability based on clear evidence linking him to the vehicle and the crime report. Consequently, the court rejected the request to review the sentencing or raise prescription issues, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded and totally specific, failing to adequately confront the lower court's decision and reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal manifestly unfounded totally specific traffic offense procedural costs Cassa delle ammende sentencing review responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266 - 01).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANNINO FRANCESCO nato a PALERMO il 12/02/1999 avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

69)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Mannino Francesco avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte territoriale ha parzialmente riformato la pronuncia del primo giudice, rideterminando la pena inflitta all'appellante in mesi quattro di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda, in relazione al reato di cui all'art. 116, co. 15, cod. strada, è manifestamente infondato oltre che totalmente aspecifico. Il ricorso è inammissibile, in quanto non si confronta adeguatamente con il decisum né con il percorso motivazionale svolto: la Corte territoriale ha congruamente spiegato le ragioni per cui è giunta a confermare la sussistenza della responsabilità dell'imputato, sottolineando come non vi siano dubbi sull'identità del prevenuto, in quanto, il soggetto sottoposto a controllo in data 30.06.2018, oltre a riferire agli operanti di P.G. non solo nome, cognome, data, luogo di nascita e indirizzo di Mannino Francesco, era alla guida di un ciclomotore intestato allo stesso Mannino Francesco.

Altrettanto è stato affermato quanto al verbale di accertamento redatto a carico del Mannino in data 4.6.2017, sulla base di elementi probatori che non possono essere rimessi in discussione nella presente sede di legittimità. La riconosciuta inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di rilevare la prescrizione del reato (cfr. Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266 - 01). Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2024 Il Conljere estensore Il Preside