Italian court dismisses generic criminal appeal as inadmissible due to lack of specific grounds for complaint.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Mazzè Alessio inadmissible because it was manifestly generic and lacked specific grounds. The appellant challenged a second-instance judgment confirming criminal liability, but the lower court had already determined the sentence was at the statutory minimum for detention and slightly above for the fine. Consequently, the court found no room for further reduction and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 362 c.p.p.; Art. 363 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is manifestly generic and fails to specify any grounds for complaint, particularly when the sentence is already at the statutory minimum.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZE' ALESSIO nato a PALERMO il 02/08/2001 avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da Mazzè Alessio avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte territoriale ha confermato la pronuncia del primo giudice di penale responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è manifestamente generico e quindi inammissibile. Il ricorso non specifica alcunché a supporto delle ragioni di doglianza, a fronte di una sentenza che ha già spiegato che la pena è stata irrogata in misura pari al minimo edittale quanto alla pena detentiva e leggermente superiore al minimo quanto alla pena pecuniaria, per cui non vi è spazio per un'ulteriore riduzione della pena. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2024 Il Consi re estensore Il Preide