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Ordinanza — n. 18546/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise procedural nullity and merit complaint in abbreviated trial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18546/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Giancarlo Titone inadmissible, ordering him to pay costs. The appellant challenged a first-instance conviction for drunk driving, arguing procedural nullity regarding the right to legal counsel and the lack of confirmatory analysis for blood tests. The court rejected these claims because the defense never raised the nullity objection during the abbreviated trial and the second ground constituted a substantive complaint outside the scope of this court's review.

Regesto Legislator

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Art. 180, 182, 183 c.p.p.; Art. 186, comma 2, lett. c), c.d.s.; The failure to raise a procedural nullity objection during an abbreviated trial renders it waived, while substantive complaints regarding evidence efficacy are inadmissible in a court of cassation.

Parole chiave

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drunk driving conviction abbreviated criminal trial procedural nullity waiver confirmatory blood test cassation inadmissibility attendibilità dei testimoni testimone a carico false dichiarazioni senza giuramento

Disposizioni normative citate

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Art. 180 c.p.p.
Art. 182, comma 2 c.p.p.
Art. 183 c.p.p.
pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado ma che deve ritenersi sanata, ai sensi dell'art. 183 cod.
Art. 186, comma 2, lett. c), c.d.s.
Giancarlo Titone ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Palermo -in sede di giudizio abbreviato - ha confermato la declaratoria di responsabilità del medesimo in relazione al reato ex art. 186, comma 2, lett.
art. 183 cod. proc. pen
pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado ma che deve ritenersi sanata, ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen., qualora l'imputato formuli una richiesta di rito abbreviato (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 40550 del 03/11/2021, Rv. 282062 - 01
pen., qualora l'imputato formuli una richiesta di rito abbreviato (Sez. 4, n. 40550 del 03/11/2021, Rv. 282062 - 01).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TITONE GIANCARLO nato a MARSALA il 16/12/1982 avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

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MOTIVI DELLA DECISIONE

Giancarlo Titone ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Palermo -in sede di giudizio abbreviato - ha confermato la declaratoria di responsabilità del medesimo in relazione al reato ex art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada. Il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che, in tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell'obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre a prelievo ematico presso una struttura sanitaria, finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico esclusivamente su richiesta dalla polizia giudiziaria, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado ma che deve ritenersi sanata, ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen., qualora l'imputato formuli una richiesta di rito abbreviato (Sez. 4, n. 40550 del 03/11/2021, Rv. 282062 - 01).

Nella specie, peraltro, la Corte di merito osserva che il difensore non ha mai eccepito tale nullità nel corso del giudizio. Il secondo motivo, con cui si censura l'efficacia probatoria dell'accertamento su liquidi biologici effettuati in ospedale, stante l'assenza di una analisi di conferma, prospetta una non consentita doglianza di merito, estranea alla delibazione di questa Corte di legittimità. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2024 Il Cons" ere estensore Il Prei9