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Sentenza — n. 18543/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 18543/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 18543/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RIFICI LORENZO FILIPPO nato a FRAZZANO il 18/11/1968 avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. Sussistono i presupposti per rilevare l'intervenuta causa estintiva del delitto di furto per cui si procede, essendo spirato il relativo termine massimo di prescrizione pari ad anni sette e mesi sei, trattandosi di illecito commesso in data 22.1.2016. Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità. Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc pen., non potendosi constatare con evidenza dagli atti l'insussistenza del fatto-reato. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato in disamina estinto per prescrizione.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 18543/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sussistono i presupposti per rilevare l'intervenuta causa estintiva del delitto di furto per cui si procede, essendo spirato il relativo termine massimo di prescrizione pari ad anni sette e mesi sei, trattandosi di illecito commesso in data 22.1.2016. Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità. Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc pen., non potendosi constatare con evidenza dagli atti l'insussistenza del fatto-reato. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato in disamina estinto per prescrizione.

Parole chiave

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licenziamento per furto abbandono del procedimento per truffa abbandono del procedimento penale procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia revoca della sospensione condizionale remissione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RIFICI LORENZO FILIPPO nato a FRAZZANO il 18/11/1968 avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

53)

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Sussistono i presupposti per rilevare l'intervenuta causa estintiva del delitto di furto per cui si procede, essendo spirato il relativo termine massimo di prescrizione pari ad anni sette e mesi sei, trattandosi di illecito commesso in data 22.1.2016. Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità. Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc pen., non potendosi constatare con evidenza dagli atti l'insussistenza del fatto-reato. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato in disamina estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 3 aprile 2024 Il Consit1re estensore Il Ps