Court dismisses appeal as inadmissible due to late filing of complaint for newly prosecutable offenses and lack of interest.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Agostino Giacchetti inadmissible for failing to file a formal complaint (querela) for offenses that only became prosecutable by law after the contested judgment. The first ground was rejected because the appeal raised the issue of procedural inadmissibility too late, while the second ground failed due to a lack of legal interest regarding a mitigating circumstance already excluded by lower courts. Consequently, the court applied the principle of substantive res judicata, ruling that the inadmissibility prevents the court from examining the subsequent procedural requirements, and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAd.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; Art. 616 c.p.p.: When an appeal is declared inadmissible due to the late filing of a required complaint for offenses that subsequently became prosecutable by law, the inadmissibility bars the examination of the procedural condition, establishing substantive res judicata that renders subsequent procedural defects legally irrelevant.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIACCHETTI AGOSTINO nato a SCIACCA il 09/02/1966 avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.
51)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da Agostino Giacchetti - unitamente alla memoria depositata - avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto deve essere dichiarato inammissibile. Il primo motivo non considera l'insegnamento, condiviso dal Collegio, secondo cui è inammissibile il ricorso che ponga, con un motivo unico o che si accompagni ad altri inammissibili, la questione della improcedibilità, per mancata proposizione della querela, di reati per i quali il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, abbia - come nella specie - successivamente alla sentenza impugnata e nelle more della presentazione del ricorso, introdotto tale forma di procedibilità (cfr.
Sez. 4, n. 49513 del 15/11/2023, Rv. 285468 - 01; v., sulla stessa linea, Sez. 4, n. 49499 del 15/11/2023, Rv. 285467 - 01; Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, Rv. 284155 - 01). Il secondo motivo è inammissibile per carenza di interesse, trattandosi di censura che deduce un vizio motivazionale in ordine alla contestata recidiva, pur trattandosi pacificamente di circostanza aggravante che è stata esclusa dai giudici di merito, sicché la stessa non ha avuto alcuna incidenza sul trattamento sanzionatorio (cfr. Sez. 2, n. 3880 del 24/11/2022 - dep. 2023, Rv. 284309 - 01).
Tenuto conto della riscontrata inammissibilità del ricorso in disamina, nel caso che occupa deve trovare applicazione il principio affermato da Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, secondo cui, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto di intervento legislativo sopravvenuto, l'inammissibilità del ricorso non consente di rilevare la sussistenza della eventuale condizione di improcedibilità, atteso che la proposizione di un atto di impugnazione non consentito, come tale inidoneo ad instaurare il rapporto processuale, dà luogo alla formazione del c.d. giudicato "sostanziale", il quale produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.