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Ordinanza — n. 18539/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to impermissible factual review by the Supreme Court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18539/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the appeal inadmissible because it contained impermissible criticisms regarding the factual evaluation of the crime. The lower court correctly determined that the electricity theft could only be attributed to the sole utility holder with access to the premises. The Court upheld this finding as based on sound inferential criteria, rejecting the appellant's arguments as already properly addressed.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court are inadmissible if they contain criticisms concerning the evaluation of facts, which remains the exclusive competence of the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual evaluation Supreme Court review exclusive competence criminal procedure omissione della contabilità bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a Favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a Favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORRENTINO FRANCESCO nato a PALERMO il 24/01/1975 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

38)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Francesco Sorrentino avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la valutazione del fatto, profilo del giudizio rimesso alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito, sul punto, una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza. In particolare, l'unico motivo proposto è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, atteso che la Corte d'appello ha riscontrato che il furto di energia elettrica oggetto di imputazione non poteva che essere ascritto all'imputato, quale unico titolare dell'utenza e del CE installato a corredo della fornitura, nonché quale persona avente la effettiva disponibilità dei locali sottoposti a verifica.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a Favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il