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Ordinanza — n. 18538/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18538/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18538/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LEONE FRANCESCO nato a TARANTO il 27/12/1988 LEONE DANIELE nato a TARANTO il 31/10/1995 avverso la sentenza del 13/02/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 18538/2024 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

Parole chiave

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reati violenti violenza o minaccia contro le autorità agenti di polizia violenza domestica aggressione fisica reati contro la tranquillità pubblica

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LEONE FRANCESCO nato a TARANTO il 27/12/1988 LEONE DANIELE nato a TARANTO il 31/10/1995 avverso la sentenza del 13/02/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

29)

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi proposti dalla difesa di Francesco Leone e Daniele Leone avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, sono manifestamente infondati. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici, anche in punto di trattamento sanzionatorio. I motivi proposti sono manifestamente inammissibili ex art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generici e aspecifici, non specificando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata, la quale ha, in primo luogo, correttamente osservato che non era ancora maturato il termine di prescrizione del reato (scadente solo in data 22.6.2027); inoltre, ha dato compiutamente conto degli elementi di prova a carico dei prevenuti e della relativa consumazione del reato di furto del motociclo oggetto di contestazione.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.IM. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2024 Il Con liere estensore Il Piesid