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Ordinanza — n. 18537/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as manifestly unfounded due to generic grounds lacking specific factual or legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18537/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal by Giandonato Circelli against the Second Instance Court of Naples manifestly inadmissible. Circelli argued for liability regarding the crime of snatching, but the appellate court's decision was based on specific evidence and found the materiality and intent of the theft. The appeal was rejected because its grounds were too general, failing to address the specific facts or legal reasoning of the lower court's judgment.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are manifestly generic and aspecific, failing to specify reasons of complaint in fact and law or to confront them with the arguments of the contested decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
manifestamente infondato ricorso inammissibile motivi generici furto con strappo spese processuali Cassa delle ammende codice di procedura penale godimento dei diritti civili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.
I motivi proposti sono manifestamente inammissibili ex art. 591, comma 1, lettera c), cod.
Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRCELLI GIANDONATO nato a BENEVENTO il 18/05/1998 avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

23)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso di Giandonato Circelli avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici, quanto alla ricostruzione del fatto. I motivi proposti sono manifestamente inammissibili ex art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generici e aspecifici, non specificando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata, la quale ha puntualmente riscontrato la materialità ed il dolo del reato di furto con strappo commesso dal prevenuto in danno di Gallo Martina.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2024 Il Co liere estensore Il Prés