Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to impermissible factual review and prescription arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Pasqualina Facchineri inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's finding of liability for theft involving an aggravating circumstance of exposure to public disgrace. The court rejected the arguments as impermissible censure of the trial judge's factual evaluation and the prescription defense as manifestly unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 363-bis c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they contain censure of the trial judge's evaluation of facts or manifestly unfounded arguments regarding prescription, as these matters fall exclusively within the competence of the court of first instance.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FACCHINERI PASQUALINA nato a CITTANOVA il 05/04/1942 avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.
18)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da Pasqualina Facchineri avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la valutazione del fatto, profilo del giudizio rimesso alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito, sul punto, una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza. In particolare, il primo motivo proposto è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, atteso che la Corte d'appello ha motivatamente ritenuto la sussistenza della contestata aggravante dell'esposizione alla pubblica fede di cui all'art. 625, comma 1, n. 7), cod. pen., trattandosi di furto commesso su bene esposto sugli scaffali di un esercizio commerciale munito di impianto di videosorveglianza, in assenza di una sorveglianza costante e continua, come Msindacabilmente accertato in sede di merito.
Consegue anche la manifesta infondatezza del secondo motivo in tema di prescrizione del reato. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2024 Il Con liere estensore Il Presi