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Ordinanza — n. 18534/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as groundless due to adequate sentencing reasoning and inadmissible generic grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18534/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Marcello and Saro Discanno manifestly unfounded and inadmissible. The defense argued against the denial of generic mitigating circumstances based on their criminal records, but the lower court's decision was deemed properly reasoned and free of logical or legal defects. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay procedural costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.; Art. 616 c.p.p.: Appeals that are entirely generic and do not specify factual or legal grounds for complaint, nor contrast with the reasoning of the contested judgment, are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds mitigating circumstances criminal record procedural costs Cassa delle ammende adequate reasoning partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.
L'unico motivo proposto è manifestamente inammissibile ex art. 591, comma 1, lettera c), cod.
Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p.„ la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
Art. 62 cod. pen.
pen., in quanto del tutto generico e aspecifico, non specificando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata, la quale ha negato il riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62 cod.
art. 62 cod. pen
pen., in quanto del tutto generico e aspecifico, non specificando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata, la quale ha negato il riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62 cod. pen.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p.„ la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DISCANNO MARCELLO nato a CATANIA il 16/05/1996''' DISCANNO SARO ANDREA nato a CATANIA il 16/05/1996, avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

9)

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi proposti dalla difesa di Marcello Discanno e di Saro Andrea Discanno avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, sono manifestamente infondati. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici, anche in punto di trattamento sanzionatorio. L'unico motivo proposto è manifestamente inammissibile ex art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico e aspecifico, non specificando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata, la quale ha negato il riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62 cod. pen. ad entrambi gli imputati in ragione dei precedenti penali a loro carico, indicativi di elevata capacità a delinquere.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p.„ la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il