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Ordinanza — n. 18532/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for being manifestly unfounded, specific, and inadmissible regarding burglary conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18532/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Demushi Ermison inadmissible as it was manifestly unfounded, specific, and failed to adequately confront the lower court's reasoning. The appellate court confirmed the conviction for burglary, noting that the defendant was identified by police with stolen goods and tools while loading them into his own vehicle, supported by two identification documents present in the car. The court rejected the appeal because the lower court's evaluation of evidence and statutory aggravating circumstances regarding the timing and vacancy of the victim's residence constituted unassailable merits assessments under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 61, n. 5 c.p.; Art. 62-bis c.p.; Art. 133 c.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if it is manifestly unfounded, specific, and does not adequately confront the reasoning of the lower court regarding the evaluation of evidence and statutory sentencing factors.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded specificity requirement merits assessment burglary conviction Cassazione procedure sentencing aggravation procedura di identificazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
Art. 61, n. 5 c.p.
La Corte territoriale, inoltre, ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 61, n.
Art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. sono state motivatamente negate per l'assenza di elementi favorevoli allo scopo valorizzabili e la pena è stata determinata secondo i criteri di cui all'art.
Art. 133 c.p.
sono state motivatamente negate per l'assenza di elementi favorevoli allo scopo valorizzabili e la pena è stata determinata secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p., alla luce della gravità del fatto e della capacità a delinquere dimostrata dall'imputato.
art. 62-bis c.p
Le attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.
art. 133 c.p
sono state motivatamente negate per l'assenza di elementi favorevoli allo scopo valorizzabili e la pena è stata determinata secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p., alla luce della gravità del fatto e della capacità a delinquere dimostrata dall'imputato.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEMUSHI ERMIRSON nato il 13/05/1990 avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; a N.

1)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso di Demushi Ermison - cui ha fatto seguito il deposito di memoria scritta - avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte territoriale ha confermato la pronuncia del primo giudice di penale responsabilità in relazione al reato di furto in abitazione di cui all'imputazione, è manifestamente infondato, oltre che totalmente aspecifico, e va pertanto dichiarato inammissibile. Il ricorso non si confronta adeguatamente con il decisum né con il percorso motivazionale svolto: la Corte territoriale ha congruamente spiegato le ragioni per cui è giunta a confermare la sussistenza della responsabilità dell'imputato, sottolineando che costui era stato visto e riconosciuto da almeno uno degli agenti di polizia con la refurtiva e gli arnesi da scasso, mentre caricava i beni in una macchina utilizzata proprio dallo stesso, a bordo della quale vi erano ben due documenti d'identità del medesimo.

La Corte di merito ha motivatamente argomentato nel senso che tali elementi di prova conducono verso l'unica conclusione possibile, non smentita dalla inattendibile deposizione resa dalla moglie del prevenuto. La Corte territoriale, inoltre, ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 61, n. 5, c.p., in quanto il furto era avvenuto in orario notturno e nel giorno di Ferragosto, mentre i proprietari dei beni rubati erano in vacanza e l'appartamento della persona offesa era temporaneamente disabitato, così come il relativo condominio, in ciò profittando di circostanze di tempo tali da ostacolare la pubblica e privata difesa.

Le attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. sono state motivatamente negate per l'assenza di elementi favorevoli allo scopo valorizzabili e la pena è stata determinata secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p., alla luce della gravità del fatto e della capacità a delinquere dimostrata dall'imputato. Trattandosi di ponderate valutazioni di merito, le stesse sono insindacabili in Cassazione. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis