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Ordinanza — n. 18528/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18528/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18528/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GERMANA FILIPPO nato il 19/12/1974 avverso l'ordinanza del 17/11/2023 del TRIBUNALE di SCIACCAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; 4.1 Considerato che Filippo Germanà aveva proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con cui il Tribunale di Sciacca, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'applicazione della disciplina del reato continuato tra reati separatamente giudicati; rilevato che, successivamente, il ricorrente ha ritualmente rinunziato al ricorso con atto a sua firma, autenticata dal difensore di fiducia e procuratore speciale; ritenuto che alla rinunzia, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 589, commi 2 e 3, e 591, comma 1, let. d), cod. proc. pen., consegue l'inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento del procedimento, nonché di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione della causa d'inammissibilità, si stima equo determinare in euro cinquecento;

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 18528/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 589, commi 2 e 3, e 591, comma 1, let. d), cod. proc. pen., consegue l'inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento del procedimento, nonché di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione della causa d'inammissibilità, si stima equo determinare in euro cinquecento;

Parole chiave

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rinuncia al dibattimento orale revoca dell'opposizione ritiro dell'atto procedurale proposta con riserva di revoca revoca dell'annullamento revoca del brevetto

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
pen., consegue l'inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento del procedimento, nonché di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione della causa d'inammissibilità, si stima equo determinare in euro cinquecento;
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GERMANA FILIPPO nato il 19/12/1974 avverso l'ordinanza del 17/11/2023 del TRIBUNALE di SCIACCAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; 4.1

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Filippo Germanà aveva proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con cui il Tribunale di Sciacca, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'applicazione della disciplina del reato continuato tra reati separatamente giudicati; rilevato che, successivamente, il ricorrente ha ritualmente rinunziato al ricorso con atto a sua firma, autenticata dal difensore di fiducia e procuratore speciale; ritenuto che alla rinunzia, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 589, commi 2 e 3, e 591, comma 1, let. d), cod. proc. pen., consegue l'inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento del procedimento, nonché di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione della causa d'inammissibilità, si stima equo determinare in euro cinquecento;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente