Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18527/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for criminal conviction due to vague and non-specific grounds in the petition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18527/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Yakoub Roubah inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Roubah challenged his second-instance conviction for attempted murder in conspiracy, arguing the lower court failed to provide adequate reasoning regarding sentencing and exceeded statutory minimums. The court rejected these claims because the petition lacked specific legal arguments and factual details, merely restating general grievances without identifying unresolved issues for review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 114 cod. pen.: An appeal must specifically articulate the legal and factual grounds for the challenge; failure to do so renders the petition inadmissible as it prevents the court from autonomously identifying the unresolved questions.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of specificity criminal conviction sentencing review court costs Cassa delle ammende procedural defect motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 114 cod. pen.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 129 cod. proc. pen
art. 114 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROUBAH YAKOUB ( CUI 05YGFHB ) nato il 02/04/1993 avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Yakoub Roubah (CUI 05YGFHB) ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la quale la corte di appello di Genova ha confermato la sua condanna per il reato di tentato omicidio in concorso; rilevato che il ricorso, vertente sulla immotivata esclusione che dovesse essere pronunciata sentenza di cui all'art. 129 cod. proc. pen., sull'omessa motivazione in punto di quantificazione della pena e, comunque sulla sua eccessività, essendosi il Giudice di merito discostato dai minimi edittali, si articola in motivi non consentiti e, comunque, completamente a-specifici; ritenuto, invero, che il ricorrente nel giudizio di appello ha rinunciato ai motivi in punto di diversa qualificazione giuridica del fatto ed unicamente insistito per ottenere l'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. ed una riduzione della pena; rilevato che, a fronte della adeguata motivazione del Giudice di merito sui temi devoluti, non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, limitandosi il ricorrente a lamentare l'erroneità della decisione; ricordato il principio secondo cui la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C.

Rv. 275853); ciò che il ricorrente non ha fatto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il