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Ordinanza — n. 18523/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and failure to apply Article 131-bis of the Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18523/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Blencoiu Constantin inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to adequately assess psychological elements and verify his Italian language knowledge, while also claiming a violation of Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected these claims as the first was too generic and repetitive, and the second was unfounded because the lower court correctly applied the statute based on the habitual nature of the defendant's conduct.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; The cassation appeal is inadmissible if the grounds are entirely factual, manifestly unfounded, or lack the required specificity to challenge the lower court's evaluation of habitual conduct under the relevant penal provision.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility Article 131-bis Penal Code habitual conduct assessment lack of specific grounds Italian language knowledge verification discriminazione linguistica inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento difficoltà linguistiche

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131-bis cod. pen.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n.13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BLENCOIU CONSTANTIN nato il 01/04/1970 avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; t

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Blencoiu Constantin ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo e deduce, con un primo motivo che gli elementi posti a base dell'affermazione di responsabilità sarebbero insufficienti, che non sarebbe stato adeguatamente valutato l'elemento psicologico e verificata l'effettiva conoscenza da parte della lingua italiana da parte dell'imputato; rilevato che il motivo è del tutto a-specifico e, comunque, reiterativo di analoghe censure formulate con l'atto di appello ed adeguatamente vagliate dalla Corte territoriale che - con motivazione non manifestamente illogica - ha valorizzato, in punto di conoscenza della lingua la circostanza, l'avvenuta impugnazione del decreto di espulsione: rilevato che è del pari inammissibile, siccome interamente versato in fatto e, comunque, manifestamente infondato, il motivo con il quale si deduce la violazione di legge e la carenza di motivazione in punto di mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., posto che la Corte territoriale ha escluso il beneficio di cui all'art. 131-bis cod. pen attesa l'abitualità della condotta, facendo opportuno riferimento alle altre condanne per fatti della stessa indole e che trattasi di motivazione rispettosa dei principi espressi da Sez.

U, n.13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il b.9 dicembre 20241 2g v\Ace2-10-22- 2(-k