Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to excessive stylistic criticism of sentencing motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the appellant's complaint against the appellate court's sentencing motivation. The appellant argued that the judge used mere stylistic formulas regarding the punitive treatment, while the court emphasized that the lower court properly exercised its discretion in weighing the crime's gravity against the statutory minimum. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine for the frivolity of the challenge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; The judge's discretion in sentencing is unreviewable in legitimacy proceedings provided the evaluation is reasoned and not arbitrary, rendering mere stylistic complaints inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EZZAITOUNI HICHAM nato il 14/02/1989 avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che Hicham Ezzaitouni ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo e deduce un unico motivo con il quale lamenta l'uso da parte del Giudice di appello di mere formule di stile in punto di motivazione sul trattamento sanzionatorio, denunciato sin dall'atto di appello come eccessivo; considerato che, al contrario, sfugge a tale censura il ragionamento svolto dalla Corte territoriale in punto di dosimetria della pena e la generica doglianza sul punto oblitera il principio, secondo cui, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Cass.
Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243; Cass. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Cass. Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, Gasparri, Rv. 239754) e che una valutazione siffatta è insindacabile in sede di legittimità, purché sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), fermo restando che nel caso di specie - come non ha mancato di rimarcare il giudice di appello - è stata irrogata una pena parametratache si è discostata dal minino edittale a ragione della oggettiva e soggettiva gravità del reato e che tale motivazione resiste alle deduzioni aspecifiche e contro-valutative del ricorrente; ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 marzo 202k Il Consigliere estensore Il