Cassation court dismisses appeal against home detention revocation due to repeated rule violations and lack of procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Brescia Supervision Tribunal's revocation of home detention for Pierangelo Terraneo. The lower court found the defendant's repeated unauthorized absences and driving without a license incompatible with continued home confinement, rejecting the argument that pending criminal proceedings required waiting for a final verdict. The court ruled the original decision was legally sound and the appellant failed to address these substantive grounds, warranting dismissal and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354; La revoca della detenzione domiciliare è legittimamente disposta in presenza di ripetute violazioni delle prescrizioni anche prima della definizione del giudizio sul reato contestato, senza necessità di attendere l'esito dei procedimenti penali.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TERRANEO PIERANGELO nato a BERGAMO il 18/10/1966 avverso l'ordinanza del 05/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; 4n••
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che Pierangelo Terraneo, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha revocato la misura della detenzione domiciliare concessagli; ricordato che «La detenzione domiciliare prevista dall'art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, non deve essere automaticamente revocata in qualsiasi caso di violazione delle prescrizioni dettate, ma solo quando il comportamento del soggetto risulta incompatibile con la prosecuzione della misura» (Sez. 1, n. 13951 del 04/02/2015, Marotta, Rv. 263077) e che ai fini della valutazione della compatibilità o meno dei comportamenti posti in essere con la prosecuzione della misura, quando tali comportamenti possano dar luogo all'instaurazione di procedimenti penali, non è necessario che il giudice tenga conto dell'esito di questi ultimi, non essendo configurabile alcuna pregiudizialità, neppure logica, fra l'esito anzidetto e la valutazione in questione» (Sez. 1, n. 41796 del 09/09/2021, Acri, Rv. 282153;
Sez. 1, n. 25640 del 21/05/2013, Adelizzi, Rv. 256066); ritenuto che il provvedimento impugnato ha fornito una motivazione congrua, adeguata ed esente da vizi logici e giuridici, e ha valorizzato la circostanza che il condannato aveva posto, in più occasioni e nonostante diffida, condotte in violazione delle prescrizioni connessa alla misura, essendosi allontanato dal domicilio in orario non consentito e postosi alla guida dell'auto, sebbene privo di patente, così ponendosi nel solco della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui «La revoca della detenzione domiciliare è legittimamente disposta nei confronti del condannato che ne fruisca, in presenza di ripetute e accertate violazione delle prescrizioni imposte (in particolare, di abbandono ingiustificato del luogo di detenzione), anche prima della definizione del giudizio sul reato di evasione contestatogli» (Sez. 1, n. 41540 del 10/11/2010, Rizzo, Rv. 248469); ritenuto che con tali argomentazioni, non manifestamente illogiche, la difesa ha omesso di confrontarsi, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; - Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 marzo 2024 Il Consigliere estenso