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Ordinanza — n. 18514/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to filing by an unqualified defense attorney under Italian procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18514/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed by an attorney not registered on the special roster required for this court. The appellant, Antonio Genidoni, was represented by Sara Peresson, who lacked the specific qualification mandated by Article 613 of the Code of Criminal Procedure. The court upheld the statutory requirement for technical representation in cassation appeals, citing prior precedent that such a rule does not infringe constitutional rights to defense.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: The requirement for representation by a specially registered defense attorney in cassation appeals is a valid legislative discretion that does not violate constitutional guarantees of defense.

Parole chiave

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unqualified defense attorney special defense roster cassation appeal inadmissibility Italian criminal procedure technical representation requirement divieto di rappresentanza dell'avvocato difetto di legittimazione del ministero pubblico ammissione all'avvocatura

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
Sara Peresson, difensore non legittimato, perché non iscritto all'albo speciale dei difensori abilitati dinanzi a questa Corte, secondo quanto accertato dalla cancelleria; rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 613 cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
272011); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 111, comma 7, Cost.
Art. 6 CEDU
Sara Peresson, difensore non legittimato, perché non iscritto all'albo speciale dei difensori abilitati dinanzi a questa Corte, secondo quanto accertato dalla cancelleria; rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 613 cod.
art. 613 cod. proc. pen
Sara Peresson, difensore non legittimato, perché non iscritto all'albo speciale dei difensori abilitati dinanzi a questa Corte, secondo quanto accertato dalla cancelleria; rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 613 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
Corte cost. n. 186 del 2000
peri., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro tremila.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENIDONI ANTONIO nato a NAPOLI il 06/07/1987 avverso l'ordinanza del 10/03/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle_aartiLA udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIIRITTO Rilevato che il ricorso presentato da Antonio Genidoni avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila è stato presentato dall'avv. Sara Peresson, difensore non legittimato, perché non iscritto all'albo speciale dei difensori abilitati dinanzi a questa Corte, secondo quanto accertato dalla cancelleria; rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. peri., come riformulato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, con la conseguenza che il ricorso sottoscritto da difensore non abilitato è inammissibile; considerato che questa Corte, nella sua composizione più autorevole, ha affermato che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente la proposizione del ricorso in cassazione personale, chiarendo che rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive, in considerazione dell'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in sede di legittimità, rispetto al quale l'esclusione della difesa personale appare ragionevole (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. peri., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il P