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Ordinanza — n. 18510/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new grounds regarding early release denial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18510/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Gennaro Canto inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The Tribunal of Surveillance had previously denied early release for multiple prison semesters based on the detainee's conduct, specifically citing a serious crime committed while in custody. The Court found the appellant merely repeated arguments already thoroughly examined and rejected by the lower tribunal without presenting new facts or legal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 607 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already examined and rejected by the lower court without introducing new facts or legal grounds.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility early release denial repetition of arguments prison conduct evaluation court costs and fine reati sessuali gravi altri reati atto sessuale con un detenuto

Disposizioni normative citate

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Art. 607 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
art. 612-ter cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, De Witt
Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, De Witt, Rv.
Sez. 1, n. 12746 del 7/3/2012, Rumieri
Sez. 1, n. 12746 del 7/3/2012, Rumieri, Rv.
Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, Tabet Abderrahinn
Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016, Bastone
Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016, Bastone, Rv.
Sez. 1, n. 3092 del 7/11/2014, De Costanzo
Sez. 1, n. 10721 del 13/07/2012, Troisi
Sez. 1, n. 5739 del 08/01/2013, Apostol
258743; sez. 1, n. 5739 del 08/01/2013, Apostol, Rv.
Sez. 1, n. 983 del 22/11/2011, Palannara
254550; sez. 1, n. 983 del 22/11/2011, Palannara, rv.
Sez. 1, n. 29352 del 21/06/2001, Carbonaro
251677; sez. 1, n. 29352 del 21/06/2001, Carbonaro, rv.
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARITO GENNARO nato a NAPOLI il 18/03/1976 avverso l'ordinanza del 11/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; Lì

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Gennaro Canto ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Napoli aveva rigettato il reclamo avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza aveva negato la liberazione anticipata relativamente a più semestri di pena (dal 29 aprile 2019 al 29 ottobre 2021); richiamato il principio secondo cui «in tema di concessione della liberazione anticipata, forma oggetto della valutazione la partecipazione, nel semestre di riferimento, del condannato all'opera di rieducazione, ron già l'avvenuto conseguimento dell'effetto rieducativo e il reinserimento sociale dello stesso, che concretano, invece, la finalità cui tende il beneficio premiale; di conseguenza, la partecipazione del condannato va parametrata, secondo i criteri indicati, oltre che dall'art. 54 I. n. 354 del 1975 (Ord. pen..), dall'art. 103 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, alla sola condotta esteriore e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, bensì la sola adesione al processo di reintegrazione sociale in itinere» (Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, dep. 2014, De Witt, Rv. 258743;

Sez. 1, n. 12746 del 7/3/2012, Rumieri, Rv. 252355); ricordato altresì che il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione della liberazione anticipata non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri contigui, sia antecedenti, sia successivi (Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Tabet Abderrahinn, Rv. 280522), sempre che si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all'opera di rieducazione e l'espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto, violazione che, quindi, deve essere tanto più grave quanto più distanti risultano i periodi di tempo interessati (Sez. 1, n. 4019 del 13/7/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522;

Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016, Bastone, Rv. 267245; Sez. 1, n. 3092 del 7/11/2014, dep. 2015, De Costanzo, Rv. 263428); ricordato, con peculiare riferimento alla commissione di reati, che - secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale -pur dovendosi valutare la condotta del richiedente in modo frazionato con riferimento a ciascun semestre di pena espiata cui l'istanza si riferisce, non può escludersi che il comportamento tenuto dal condannato in un periodo differente e persino in stato di libertà possa esplicare refluenza negativa sulla valutazione del periodo trascorso in stato di detenzione (Sez. 1, n. 10721 del 13/07/2012, Troisi, Rv. 255430;

Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, De Witt, Rv. 258743; sez. 1, n. 5739 del 08/01/2013, Apostol, Rv. 254550; sez. 1, n. 42571 del 19/04/2013, Cagnoni, Rv. 256694), sempre che si trattidi condotta criminosa successiva al semestre per il quale si chiede la liberazione anticipata e non antecedente, oppure che venga posta in essere in un semestre antecedente e contiguo, ma in costanza di espiazione di pena in carcere (Cass. sez. 1, n. 5739 del 08/01/2013, Apostol, Rv. 254550; sez. 1, n. 983 del 22/11/2011, Palannara, rv. 251677; sez. 1, n. 29352 del 21/06/2001, Carbonaro, rv. 219479); rilevato che, nella specie, il Tribunale di sorveglianza ha fatto buon governo dei richiamati principi, confermando il diniego della libertà anticipata in relazione a tutti e cinque i semestri in oggetto, in considerazione alla pluralità di reati posti in essere e alla rilevante gravità di quello di cui all'art. 612-ter cod. pen., rimarcandone l'omogeneità con quelli in esecuzione; rilevato altresì che, a fronte di una conqrua valutazione sulla gravità di tale fatto ritenuto sicuro indice di pervicacia criminale del reo e di mancata partecipazione all'opera di rieducazione, il ricorrente si è limitato a riproporre le medesime censure già adeguatamente vagliate e superate dal Tribunale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 marzo 2024