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Ordinanza — n. 18507/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper criticism of supervision judge's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18507/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant improperly criticized the supervising judge's reasoning rather than citing a violation of law. The appellant argued the judge failed to assess the overall situation and relied on a note from non-serving military personnel without verifying the actual breach. The Court ruled that such criticisms do not constitute a legal violation under Article 111 of the Constitution, leading to the dismissal and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 111 Cost.; The cassation appeal against supervision measures is admissible only for violations of law, excluding mere criticisms of the judge's motivation or factual assessment.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility supervision judge reasoning violation of law standard criticism of motivation personal liberty measures reati contro i doveri di servizio disobbedienza militare procedura disciplinare militare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 111 Cost.
art. 111 Cost

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua
Sez. Un., n. 25932 del 29/05/2008, Malgioglio
5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv 226710; Sez. Un., n. 25932 del 29/05/2008, Malgioglio, Rv 239692; Sez.
Sez. 3, Sentenza n. 4919 del 14/07/2016, Faiella
Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014
269296 - 01; Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv 260314; Sez.
Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi
43480 del 30/09/2014, Rv 260314; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv 252430) in quanto solo in tale caso, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene a mancare un elemento essenziale dell'atto qualificabile nei termini della violazione di legge (cfr.
Sez. 3, n. 28241 dei 18/2/2015, Baronio
Sez. 3, n. 28241 dei 18/2/2015, Baronio, Rv 264011 e, in termini analoghi, Sez.
Sez. 3, n. 38850 del 4/12/2017, Castiglia
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANGILLETTA ROCCO nato a LOCRI il 24/03/1984 avverso il decreto del 24/10/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Rocco Angilletta ricorre per cassazione, così come correttamente qualificato dal Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria il reclamo, avverso il provvedimento con cui il Magistrato della stessa città - a seguito di informativa delle Forze dell'Ordine in relazione alla violazione da parte del condannato delle prescrizioni imposte - ha parzialmente revocato nei suoi riguardi le autorizzazioni allo svolgimento di attività lavorativa; rilevato che, nell'unico motivo di impugnazione, si censura che il Magistrato di sorveglianza non avrebbe adeguatamente valutato la situazione complessiva del condannato e, comunque, posto a fondamento della revoca il contenuto di una nota proveniente da militari, peraltro neppure in servizio, che hanno omesso qualsiasi verifica della situazione effettiva e le ragioni della asserita trasgressione; ricordato che, in materia, il ricorso per cassazione proposto direttamente ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso provvedimenti in materia di libertà personale - quale è quello che ci occupa - è ammesso solo per violazione di legge, nozione nella quale si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

Un., n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv 226710; Sez. Un., n. 25932 del 29/05/2008, Malgioglio, Rv 239692; Sez. 3, Sentenza n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Faiella, Rv. 269296 - 01; Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv 260314; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv 252430) in quanto solo in tale caso, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene a mancare un elemento essenziale dell'atto qualificabile nei termini della violazione di legge (cfr. Sez. 3, n. 28241 dei 18/2/2015, Baronio, Rv 264011 e, in termini analoghi, Sez. 3, n. 38850 del 4/12/2017, dep. 2018, Castiglia, Rv 273812); rilevato, di contro, che le censure contenute nell'atto si sostanziano in una non consentita critica alla motivazione del provvedimento del Magistrato di sorveglianza; ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; 2 I,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28