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Ordinanza — n. 18506/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding conditional release and remorse.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18506/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of appeal was non-specific and repetitive of arguments already rejected by the lower tribunal. The lower court found the applicant had not yet reached the necessary degree of remorse, citing his daughter's forgiveness as irrelevant and noting his failure to prove inability to fulfill civil obligations. Consequently, the appeal was rejected, and the applicant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 607 c.p.p.: An appeal against a decision on conditional release must be specific and substantiated; generic or repetitive arguments regarding the lack of remorse or civil obligations do not justify the admissibility of the cassation remedy.

Parole chiave

Generato dall'IA
conditional release remorse requirement civil obligations daughter forgiveness inadmissible appeal court costs repetitive arguments assistenza riabilitativa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 c.p.p.
Art. 607 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARACENO ANTONINO nato a REGGIO CALABRIA il 31/08/1942 avverso l'ordinanza del 07/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Antonino Saraceno ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo con la quale il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile l'istanza da questi formulata di liberazione condizionale; rilevato che l'unico motivo di ricorso - con il quale è lamentata l'assenza e, comunque, la erronea motivazione in punto di ritenuto mancato ravvedimento del condannato - è a-specifico, oltre che reiterativo di analoghe argometazioni già superate dal provvedimento impugnato; rilevato, invero, che a ragione della decisione, il Tribunale, pur dando atto del lineare comportamento del condannato, rispettoso delle prescrizioni nascenti dalla misura alternativa in corso (differimento pena nelle forme della detenzione domiciliare), ha ritenuto che questi non avesse ancora raggiunto il grado di ravvedimento necessario al beneficio invocato, in assenza di elementi positivi che dimostrassero il definitivo superamento delle passate scelte altamente devianti e il suo effettivo impegno anche in funzione riparativa; rilevato che sotto il primo profilo ha ritenuto che non avesse rilievo l'avvenuto "perdono" da parte della figlia del reato di omicidio commesso, mentre sotto il secondo profilo ha rimarcato l'inadempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato e l'assenza di allegazione della impossibilità di adempiere; ritenuto che, a cospetto di tali argomentazioni non manifestamente illogiche, con cui il ricorrente non si confronta in modo adeguatamente specifico, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 marzo 2024 Il Consigliere estensore I