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Ordinanza — n. 18505/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds failing to address execution court's reasoning on criminal continuity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18505/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the applicant's arguments were generic and failed to specifically address the execution court's detailed reasoning. The execution court correctly rejected the request for criminal continuity, noting a four-year gap between the prior offense and the criminal organization's formation, which negated a unified criminal plan. The supreme court upheld this decision, emphasizing that factual assessments regarding the unity of criminal intent remain within the exclusive discretion of the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; The cassation appeal is inadmissible if it is generic and does not specifically confront the factual and legal reasoning of the lower court regarding the criteria for establishing criminal continuity.

Parole chiave

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criminal continuity execution phase inadmissible appeal criminal organization judicial discretion unified criminal plan procedural inadmissibility traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Considerato che Francesco Arlotta ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo con la quale la Corte d'appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
D.P.R. n. 309 del 1990
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 671 cod. proc. pen
Considerato che Francesco Arlotta ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo con la quale la Corte d'appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, P.
Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni
Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri
Sez. 1 n.23818 del 22/06/2020, Toscano
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARLOTTA FRANCESCO nato a NAPOLI il 11/02/1981 avverso l'ordinanza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Francesco Arlotta ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo con la quale la Corte d'appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati separatamente giudicati in sede di cognizione e, nell'unico motivo, deduce che il giudice a quo avrebbe disatteso le indicazioni della giurisprudenza di legittimità in materia di criteri identificativi dell'unicità di disegno criminoso, attestato dalla natura di reati "prodromici" all'ingresso nel sodalizio giudicato con la sentenza sub 1) del provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso risulta manifestamente infondato, in quanto generico e non correlato con la motivazione posta a fondamento del provvedimento di diniego; ribadito, invero, il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01) e che l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01). Da quest'ultima non si può infatti prescindere, giacché la ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all'aspetto intellettivo, nella iniziale previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinate finalità dell'agente e, in relazione al profilo della volontà, nell'elaborazione di un programma di massima, ancorché richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriori specifiche volizioni (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294-01); ricordato infine che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l'unicità di disegno criminoso - serie potenzialmente includente le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l'unicità o pluralità delle originarie determinazioni - è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740-01); richiamato, con specifico riferimento alla continuazione tra reato associativo e reati fine, il principio secondo cui essa sussiste esclusivamente qualora questi ultimi siano stati programmati nelle loro linee essenziali sin dai momento della costituzione del sodalizio criminoso (fra molte, Sez. 1 n.23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430); ritenuto che, nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha fatto buon governo degli anzidetti principi e ha dato argomentato conto della loro applicazione al caso concreto, evidenziando, in maniera esente da illogicità e incongruenze, gli elementi decisivi per escludere l'unicità di disegno criminoso, ossia la distanza temporale (di ben quattro anni) tra i fatti di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e l'ingresso di Arlotta nel sodalizio finalizzato al traffico di stupefacenti di cui alla sentenza sub 1), a dimostrazione dell'inesistenza di un'unica, antecedente, risoluzione criminosa; ritenuto che, a cospetto di tali argomentazioni logiche e plausibili, con cui il ricorrente non si confronta in modo adeguatamente specifico, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 marzo 2024