Cassation appeal dismissed for lack of specific factual and legal grounds in the complaint.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible due to the lack of specific factual and legal grounds required by law. The appellant argued that the lower court failed to indicate the specific reasons for its liability finding, but the court found the complaint too general and merely citing jurisprudential principles. Consequently, the appeal was rejected as it did not meet the statutory requirement for precise identification of unresolved issues.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363 c.p.p.; In cassation appeals, the complainant must specifically identify the factual and legal points at issue, and vague complaints citing general principles render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCOPPETTA ALFONSO nato a TORRE ANNUNZIATA il 12/01/1991 avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che Alfonso Scoppetta ricorre avverso la sentenza in preambolo con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la sua condanna per più ipotesi di violazioni dell'art. 23 legge n. 110 del 1975 e deduce, con un unico motivo, vizio di motivazione, lamentando la mancata indicazione dell'esposizione dei motivi di fatto e di diritto sulla base dei quali è stata fondata l'affermazione di responsabilità, nonché il mancato confronto con specifiche censure contenute nell'appello; ritenuto che si tratta di motivo manifestamente infondato per la sua a- specificità, risolvendosi il ricorso in scarne proposizioni limitate all'indicazione dei principi giurisprudenziali operanti in materia, allo scopo di dedurre, con riferimento ad essi, la mancanza di motivazione della sentenza che si intende impugnare; ricordato che, invece, requisito dei motivi di impugnazione è la loro specificità, consistente nella precisa e determinata indicazione dei punti di fatto e delle questioni di diritto da sottoporre al giudice del gravame e che, conseguentemente, la mancanza di tali requisiti rende l'atto di impugnazione inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio; richiamato in proposito l'arresto secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica» (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor