Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18498/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and reiteration of rejected arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18498/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Ciro Marrazzo inadmissible. The appellant argued against the lower court's interpretation of weapon classification and sentencing guidelines, but the Court found his claims to be merely repetitive of previously rejected criticisms. Consequently, the appeal was dismissed without merit, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 390 c.p.p.; Art. 656 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it lacks specific grounds, reiterates arguments already rejected by the court of first instance, or fails to demonstrate a conflict with binding jurisprudence.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of specificity reiteration of arguments binding jurisprudence court costs and fine

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.p.
Art. 656 c.p.p.
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 15908 del 08/03/2022, Mustacchio
Sez. 1, n. 27246 del 21/05/2015, Singh
Cass. Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro
Cass. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S.
Cass. Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, Gasparri
269196; Cass. Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, Gasparri, Rv.
Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, Ferrario

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARRAZZO CIRO nato a NAPOLI il 07/10/1999 avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Ciro Marrazzo ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo e deduce tre motivi, tutti prospettanti enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, oltre che privi della necessaria specificità, siccome meramente reiterativi di censure adeguatamente disattese dal giudice di merito; Ritenuto, invero, destituito di fondamento il primo motivo con il quale si censura la motivazione in punto di assenza di elementi sulla scorta dei quali inferire le «circostanze di tempo e luogo tali da far pensare che l'arma dovesse essere utilizzata per l'offesa alla persona», posto che è fermo nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui «Gli oggetti indicati specificamente nella prima parte dell'art. 4, comma 2, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono equiparabili alle armi improprie, per cui il loro porto costituisce reato alla sola condizione che avvenga "senza giustificato motivo", mentre per gli altri oggetti, non indicati in dettaglio, cui si riferisce l'ultima parte della citata disposizione occorre anche che appaiano "chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona"» (fra molte, Sez. 2, n. 15908 del 08/03/2022, Mustacchio, Rv. 283101), talché è corretta la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che il coltello a serramanico rinvenuto nella disponibilità del ricorrente mentre si trovava a bordo di un ciclomotore in compagnia di altra persona, dovesse considerarsi arma impropria; ritenuto il secondo motivo - in punto di mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.- non consentito, siccome riproduttivo di analoga censura svolta in appello e, comunque, poiché prospetta enunciati interpretativi in palese contrasto con la giurisprudenza di questa Corte che, con riferimento al rapporto ricorrente tra la circostanza attenuante del fatto di lieve entità e la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del danno, ha spiegato che il mancato riconoscimento della predetta circostanza attenuante impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., poiché se, il fatto è stato ritenuto non lieve dal giudice di merito non può essere al contempo considerato particolarmente tenue ai fini del riconoscimento del beneficio (Sez. 1, n. 27246 del 21/05/2015 - dep. 30/06/2015, Singh, Rv. 263925); considerato che sfugge altresì a censura il ragionamento svolto dalla Corte territoriale per la determinazione del trattamento sanzionatorio a fronte della generica doglianza del ricorrente che oblitera il principio, secondo cui, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art.133 cod. pen. (Cass.

Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243; Cass. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Cass. Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, Gasparri, Rv. 239754) e che una valutazione siffatta è insindacabile in sede di legittimità, purché - come nel caso che ci occupa - sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), fermo restando peraltro che, nel caso di specie, il giudice di appello ha accolto la doglianza difensiva, riducendo la pena e parametrandola in misura di poco superiore alla media edittale; ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così