Italian court dismisses prison conditions claim as manifestly unfounded and procedurally inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Sebastiano Montalto inadmissible due to manifest unfoundedness. The petitioner challenged the rejection of compensation for inhuman detention in Milan, but limited his claims to the Augusta facility, alleging insufficient cell space and water shortages. The court found these allegations factually incorrect, noting the detainee had between 4.5 and 9 square meters and that water rationing applied universally due to municipal infrastructure issues, rendering the appeal legally baseless.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 607 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: An appeal against a surveillance tribunal's refusal of compensation for inhuman detention is inadmissible if the claims are manifestly unfounded, contradict established case law, and fail to substantiate specific grievances with evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTALTO SEBASTIANO nato a NISCEMI il 13/05/1969 avverso l'ordinanza del 09/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visto il ricorso presentato da Sebastiano Montalto avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha rigettato il reclamo nei riguardi dell'ordinanza con la quale il Magistrato di sorveglianza non aveva riconosciuto i rimedi risarcitori per la detenzione inumana negli Istituti penitenziari di Milano Opera, Augusta, Spoleto, Como e Caltanissetta; rilevato che il ricorrente ha limitato le proprie censure al periodo trascorso in detenzione nella casa Circondariale di Augusta e ha dedotto l'errata valutazione delle complessive condizioni di detenzione, in punto di spazio nella cella e di mancanza di fornitura di acqua; ritenuto che il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, risolvendosi nella prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità ed essendo riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dal Tribunale di sorveglianza; rilevato, invero, che il Giudice del provvedimento impugnato - con motivazione aderente alle informazioni trasmesse dall'Amministrazione penitenziaria - ha ritenuto accertato che il detenuto, nel carcere di Augusta, ha avuto a disposizione uno spazio variabile da 9 mq (ove collocato in cella da solo) ai 4,5 (quando ristretto con unico, ulteriore compagno di cella), che l'acqua asseritamente mancante, in realtà era solo soggetta a razionamento orario (come avveniva per tutti i cittadini di Augusta per problemi dell'impianto idrico comunale); ritenuto che il ricorso - che non si confronta con la motivazione dell'ordinanza, assistita da ampia e critica motivazione e che resiste efficacemente alle infondate e non adeguatamente specifiche critiche difensive - dev'essere pertanto dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 marzo 2024 Il Consigliere estenso