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Ordinanza — n. 18492/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses late appeal for revocation of suspended sentence due to procedural time bar.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18492/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the appeal inadmissible because it was filed after the statutory fifteen-day deadline for challenging chamber court orders expired. The appellant, Nosenzo Luana, sought to revoke a conditional sentence suspension, arguing defects in the lower court's reasoning, but submitted the request on December 4, 2023, following the October 26, 2023, notification. The court ruled that the delay constituted a fatal procedural defect, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay court costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 1, lettera a), c.p.p.; Art. 111, c. 2, c.p.p.: Appeals against chamber court orders must be lodged within fifteen days of notification; failure to meet this strict deadline renders the appeal inadmissible as a matter of law.

Parole chiave

Generato dall'IA
conditional sentence suspension procedural time bar inadmissible appeal chamber court orders statutory deadline procedural defect court costs and fine opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 585, comma 1, lettera a), c.p.p.
Art. 111, comma 2, c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOSENZO LUANA nato a ASTI il 24/05/1982 avverso l'ordinanza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINO Idato avviso alle parti; ; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Luana Nosenzo ricorre avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Torino ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza della stessa Corte di appello in data 11 dicembre 2017, irrevocabile il 27 febbraio 2021, deducendo vizio di motivazione ed avversando la sussistenza dei presupposti per detta revoca; ritenuto che il profilo di doglianza è inammissibile poiché l'impugnazione è tardiva; ricordato, invero, che il termine per impugnare i provvedimenti emessi all'esito di procedimento camerale è pari a quindici giorni, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lettera a), cod. proc. pen. e visto che l'ordinanza di revoca, depositata il 26 ottobre 2023, a scioglimento della riserva del 24 ottobre 2023, come da attestazione della Cancelleria in calce al provvedimento impugnato è stata in pari data notificata sia all'interessato che al difensore, il quale ha proposto ricorso il 4 dicembre 2023, ossia dopo lo spirare del termine per impugnare, previsto a pena di decadenza; ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Pre