Ordinanza — n. 18481/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONFESSORE SALVATORE nato a NAPOLI il 17/04/1972 avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Confessore Salvatore OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deduce l'assenza dell'elemento soggettivo è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello, che ha rilevato come la minaccia fosse finalizzata proprio ad ostacolare la consegna del biglietto, omettendo di consegnarlo all'ufficiale di polizia giudiziaria appartenente alla Polizia Penitenziaria che ne faceva richiesta e la redazione del rapporto da parte di costui; che manifestamente infondata risulta la dedotta omessa motivazione in punto di dolo, essendo stata per contro la stessa sufficientemente resa, anche con richiamo di pertinente giurisprudenza di legittimità, nella parte della decisione facente seguito a quella che rappresentava gli esatti termini in cui si era sviluppata la condotta dell'imputato; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 18481/2024 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONFESSORE SALVATORE nato a NAPOLI il 17/04/1972 avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Confessore Salvatore OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deduce l'assenza dell'elemento soggettivo è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello, che ha rilevato come la minaccia fosse finalizzata proprio ad ostacolare la consegna del biglietto, omettendo di consegnarlo all'ufficiale di polizia giudiziaria appartenente alla Polizia Penitenziaria che ne faceva richiesta e la redazione del rapporto da parte di costui; che manifestamente infondata risulta la dedotta omessa motivazione in punto di dolo, essendo stata per contro la stessa sufficientemente resa, anche con richiamo di pertinente giurisprudenza di legittimità, nella parte della decisione facente seguito a quella che rappresentava gli esatti termini in cui si era sviluppata la condotta dell'imputato; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONFESSORE SALVATORE nato a NAPOLI il 17/04/1972 avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Confessore Salvatore OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deduce l'assenza dell'elemento soggettivo è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello, che ha rilevato come la minaccia fosse finalizzata proprio ad ostacolare la consegna del biglietto, omettendo di consegnarlo all'ufficiale di polizia giudiziaria appartenente alla Polizia Penitenziaria che ne faceva richiesta e la redazione del rapporto da parte di costui; che manifestamente infondata risulta la dedotta omessa motivazione in punto di dolo, essendo stata per contro la stessa sufficientemente resa, anche con richiamo di pertinente giurisprudenza di legittimità, nella parte della decisione facente seguito a quella che rappresentava gli esatti termini in cui si era sviluppata la condotta dell'imputato; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0