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Ordinanza — n. 18480/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as untimely filed after exceeding 30-day statutory deadline for cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18480/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Rossi Emanuele inadmissible due to procedural timeliness violations. Rossi submitted the request on July 12, 2023, against a judgment published on May 10, 2023, with a 45-day publication period, resulting in a total delay exceeding the maximum 30-day limit. The court ruled that the excessive lapse in time rendered the appeal procedurally invalid, ordering Rossi to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if filed after the expiration of the thirty-day period prescribed by law, calculated from the date of publication of the judgment.

Parole chiave

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untimely appeal cassation deadline procedural inadmissibility statutory time limit court costs award tempestività dell'inoltro ritardo ingiustificato istanza di ricusazione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSI EMANUELE CUI 04MOKOE nato a GENOVA il 07/02/1993 avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA(dato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso proposto nell'interesse di Rossi Emanuele è inammissibile siccome intempestivo. E' stato proposto in data 12 7.2023 contro sentenza del 29 marzo 2023, pubblicata con riserva di 45 giorni per il deposito della motivazione, avvenuto il 10.5.2023. Con ampio decorso del termine massimo di 30 giorni per la proposizione dell'impugnazione. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 26.1.