Court dismisses appeal regarding customs smuggling recidivism not covered by general depenalization law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Vincenzo Travaglino's appeal inadmissible, ruling that aggravated customs smuggling recidivism remains a distinct crime exempt from general depenalization. Although the underlying offenses were depenalized, the court held this specific recidivism provision does not fall under the general abolition rule. Consequently, the appeal was rejected for being manifestly unfounded and repetitive of arguments already made at the appellate level.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 296, comma 2, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43; Art. 1, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8: A specific recidivism provision for aggravated customs smuggling constitutes an autonomous crime that does not fall within the scope of general depenalization, even if the underlying offenses were abolished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRAVAGLINO VINCENZO nato a ACERRA il 29/10/1964 avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso proposto nell'interesse di Travaglino Vincenzo è inammissibile. Va premesso che il delitto di contrabbando doganale aggravato dalla recidiva previsto dall'art. 296, comma 2, d.P R. 23 gennaio 1973, n. 43, in quanto fattispecie di reato autonomo, non rientra nella previsione generale di depenalizzazione di cui all'art. 1, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, pur quando i delitti sui quali è fondata la contestazione della recidiva siano stati oggetto di "abolitio criminis". (Sez. 3, Sentenza n. 32868 del 06/07/2022 Cc. (dep. 07/09/2022 ) Rv. 283645 - 01).
Consegue la manifesta infondatezza del motivo diretto a sovvertire il predetto indirizzo. Peraltro il ricorso è a-specifico atteso che non si confronta con la motivazione ma si limita a reiterare le ragioni già dedotte in appello. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il