Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18478/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18478/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18478/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARUSO GIUSEPPE nato a AVOLA il 18/11/1997 avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso proposto nell'interesse di Caruso Giuseppe in ordine a mancanza di motivazione e di violazione di legge in relazione al diniego delle attenuanti „tic generiche è inammissibile. Esso è in particolare a specifico atteso chevrIchiamati principi giurisprudenziali si limita a lamentare la mancata considerazione di deduzioni difensive senza specificare quali fossero e le ragioni della decisività rispetto allo specifico passaggio motivazionale.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18478/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Esso è in particolare a specifico atteso chevrIchiamati principi giurisprudenziali si limita a lamentare la mancata considerazione di deduzioni difensive senza specificare quali fossero e le ragioni della decisività rispetto allo specifico passaggio motivazionale.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione censure procedurali invocazione di motivi legali concorso di motivi di sospensione procedura di ricusazione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARUSO GIUSEPPE nato a AVOLA il 18/11/1997 avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso proposto nell'interesse di Caruso Giuseppe in ordine a mancanza di motivazione e di violazione di legge in relazione al diniego delle attenuanti „tic generiche è inammissibile. Esso è in particolare a specifico atteso chevrIchiamati principi giurisprudenziali si limita a lamentare la mancata considerazione di deduzioni difensive senza specificare quali fossero e le ragioni della decisività rispetto allo specifico passaggio motivazionale.

In violazione del noto principio per cui il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cfr. tra le altre, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907, Sez. 4, n. 24054 del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586;

Sez. 2, n. 8803 del 08/07/1999, Albanese, Rv. 214249). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deci