Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific evidence and failure to cite relevant facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The court found the appellant's arguments regarding missing legal documents and invoice falsity to be mere reiterations of lower court complaints without new evidence or specific factual comparisons. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary correlation with the contested decision's reasoning, violating procedural requirements for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they merely reiterate arguments from lower courts without new evidence or fail to establish a specific correlation between the cited errors and the contested decision's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZUTTIONI CLAUDIO nato a PALMANOVA il 08/06/1950 avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso proposto nell'interesse di Zuttioni Claudio, che ha depositato conclusioni, in ordine a vizi di motivazione ed alla violazione del principio di cui al brocardo in dubio pro reo è inammissibile. Quanto alla dedotta mancanza di prove documentali della qualifica di rappresentante legale del ricorrente si tratta della pedissequa ripetizione delle medesime doglianze dedotte in appello senza alcun concreto confronto con la sentenza che elenca i dati emergenti dagli accertamenti di pg o della Agenzia delle Entrate e da altri documenti tra cui le stesse dichiarazioni dei redditi sottoscritte dall'imputato quale rappresentante.
E non basta sostenere in tali casi che sarebbe insufficiente quanto riferito dagli operanti e tanto più quanto risultante dalla dichiarazioni dei redditi. In tal caso non emerge una reale deduzione di travisamento, che ricorre quanto si rappresenti un dato in realtà non riportato in una prova (oltre che nei casi di omissione di una prova sussistente), bensì emerge una mera personale interpretazione e rivalutazione di dati, per giunta alquanto inequivoci, disponibili anche in ragione del rito speciale prescelto. Come tale inammissibile, oltre che priva di ogni necessaria allegazione atteso che come noto in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017 Rv. 270071 - 01).
Quanto alle censure sulla ritenuta falsità di fatture, e alla mancata acquisizione delle stesse emerge nuovamente una critica meramente rivalutativa del merito, oltre che aspecifica per il mancato confronto con l'integrale motivazione in relazione in particolare alla evidenziazione del carattere di cartiera della società emittente le fatture già mai fatto oggetto di contrapposte deduzioni difensive in sede di appello. Laddove come noto i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).
Peraltro, a smentire ulteriormente le deduzioni di fatto, risulta in sentenza, senza alcuna specifica contestazione, che le fatture furono comunque rinvenute presso i soggetti emittenti ed utilizzate dalla Balkan srl per l'esposizione di elementi passivi fittizi come emergente dai dati inseriti dalla stessa società nello spesometro e dalle dichiarazioni dei redditi ( pag. 6 della sentenza impugnata) Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de