Ordinanza — n. 18476/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI RELLA GIACOMO nato a BISCEGLIE il 26/06/1973 avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; •' . Il ricorso proposto nell'interesse di D . Rella Giacomo è inammissibile. Il primo motivo relativo alla erronea applicazione dell' art. 73 comma 5 DPR 309/90 e al vizio di motivazione circa la sussistenza del reato, si traduce, siccome meramente contestativo di plurimi indizi coerentemente ritenuti dimostrativi della destinazione allo spaccio di stupefacenti, in una mera censura di merito come tale non ammissibile in questa sede.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 18476/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso proposto nell'interesse di D . Rella Giacomo è inammissibile. Il primo motivo relativo alla erronea applicazione dell' art. 73 comma 5 DPR 309/90 e al vizio di motivazione circa la sussistenza del reato, si traduce, siccome meramente contestativo di plurimi indizi coerentemente ritenuti dimostrativi della destinazione allo spaccio di stupefacenti, in una mera censura di merito come tale non ammissibile in questa sede.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI RELLA GIACOMO nato a BISCEGLIE il 26/06/1973 avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; •' . Il ricorso proposto nell'interesse di D . Rella Giacomo è inammissibile. Il primo motivo relativo alla erronea applicazione dell' art. 73 comma 5 DPR 309/90 e al vizio di motivazione circa la sussistenza del reato, si traduce, siccome meramente contestativo di plurimi indizi coerentemente ritenuti dimostrativi della destinazione allo spaccio di stupefacenti, in una mera censura di merito come tale non ammissibile in questa sede.
Anche il secondo motivo inerente il diniego delle attenuanti generiche è inammissibile posta la corretta evidenziazione della assenza di elementi positivi, con contrastata con specifiche deduzioni in questa sede ed in linea con il principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017 Rv. 270986 - 01 Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così de