Criminal appeals dismissed as inadmissible due to waiver of appeal grounds under Art. 599-bis CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Del Giudice Ciro Emanuele and Polverino Salvatore inadmissible. The appellants contested the lower court's failure to apply Article 129 of the Code of Criminal Procedure, arguing for acquittal. However, the appellate court had issued its decision pursuant to Article 599-bis, where the defendants waived all appeal grounds except those regarding the sentence, reaching an agreement with the Prosecutor General. The court ruled that this waiver precludes the examination of any other grounds, including those the lower court might have raised ex officio, rendering the appeals inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: The waiver by the accused of appeal grounds pursuant to Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, in function of an agreement on the sentence, limits the cognizance of the second-instance judge to the grounds not waived and produces preclusive effects, also on issues ascertainable ex officio, on the entire course of proceedings, including the jurisdictional trial, analogously to the waiver of appeal.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DEL GIUDICE CIRO EMANUELE nato a NAPOLI il 21/12/1991 POLVERINO SALVATORE nato a NAPOLI il 14/07/1991 avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI(dato avviso alle partii) udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; I ricorsi proposti nell'interesse di Del Giudice Ciro Emanuele e Polverino Salvatore sono inammissibili. Si contesta con entrambi l'omessa applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. La sentenza della Corte di appello è stata, però, emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. e ogni parte ha rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quelli sulla pena, su cui ha raggiunto l'accordo con il Procuratore generale.
I ricorsi pertanto sono inammissibili perché proposti al di fuori dei casi consentiti dalla legge. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la rinuncia dell'imputato ai motivi di appello in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., limita la cognizione del giudice di secondo grado che ha ad oggetto solo i motivi non oggetto di rinuncia e produce effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d'ufficio, sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione.
La Corte territoriale, pertanto, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, nell'accogliere la richiesta non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così d