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Ordinanza — n. 18474/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18474/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18474/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAGLIONE ALFREDO nato a TEVEROLA il 24/05/1975 avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso proposto nell'interesse di Gaglione Alfredo è inammissibile a fronte della congrua motivazione del diniego delle attenuanti generiche fondata sulla valorizzazione della pluralità di violazioni e sui precedenti penali a carico, anche alla luce del principio per cui la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (in termini, ex multis, Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020 Rv. 279549 - 02 ).

Regesto Legislator

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art. 62-bis c.p; Ordinanza — n. 18474/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Di contro emerge una censura eminentemente generica in assenza di una specificazione della doglianza rispetto al caso concreto. Inammissibile è anche il secondo motivo siccome articolato in una mera illustrazione di principi in materia di motivazione, mentre con riguardo alla motivazione in questione si traduce nella altrettanto generica asserzione - come tale non specificata in concreto - della genericità delle argomentazioni dei giudici, omettendo sia di individuare i passaggi ritenuti viziati sia le specifiche ragioni in fatto e diritto a sostegno della critica: nucleo essenziale, preliminare e imprescindibile per poter sviluppare un adeguato ricorso per cassazione.

Parole chiave

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motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione ritiro della domanda di revisione allegazioni insufficientemente motivate impugnabilità di decisioni incidentali opposizione

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAGLIONE ALFREDO nato a TEVEROLA il 24/05/1975 avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso proposto nell'interesse di Gaglione Alfredo è inammissibile a fronte della congrua motivazione del diniego delle attenuanti generiche fondata sulla valorizzazione della pluralità di violazioni e sui precedenti penali a carico, anche alla luce del principio per cui la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (in termini, ex multis, Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020 Rv. 279549 - 02 ).

Di contro emerge una censura eminentemente generica in assenza di una specificazione della doglianza rispetto al caso concreto. Inammissibile è anche il secondo motivo siccome articolato in una mera illustrazione di principi in materia di motivazione, mentre con riguardo alla motivazione in questione si traduce nella altrettanto generica asserzione - come tale non specificata in concreto - della genericità delle argomentazioni dei giudici, omettendo sia di individuare i passaggi ritenuti viziati sia le specifiche ragioni in fatto e diritto a sostegno della critica: nucleo essenziale, preliminare e imprescindibile per poter sviluppare un adeguato ricorso per cassazione.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così