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Ordinanza — n. 18473/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals against plea bargain sentences are inadmissible unless they address specific statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18473/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by Perez Keven and De Stasio Jonathan against a preliminary ruling inadmissible. The appellants argued for a retrial based on alleged flaws in the sentencing reasoning and legal qualification, but the court held that such grounds do not fall within the exclusive list of admissible reasons for challenging plea bargain sentences. Consequently, the appeals were rejected because they relied on procedural defects and factual assessments rather than the specific statutory exceptions permitted under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific statutory grounds, excluding general claims of erroneous legal qualification or omitted evaluation of conditions unless the qualification is patently eccentric to the charges.

Parole chiave

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plea bargain appeals inadmissible grounds legal qualification error Article 448 procedure Cassation admissibility motivi di cassazione motivi validi rinuncia alla motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 444 ss. cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod.
Legge n. 103 del 2017
Art. 129 cod. proc. pen.
Inoltre, non è proponibile il ricorso per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Dunque, i ricorsi sono stati proposti per motivi diversi da quelli di cui al comma 2 bis dell'art.
art. 444 cod. proc. pen
Il ricorso, per l'omessa o viziata motivazione della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 448 cod. proc. pen
Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n.
art. 129 cod. proc. pen
Inoltre, non è proponibile il ricorso per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PEREZ KEVEN nato a SIRACUSA il 06/11/1998 DESTASIO JONATHAN nato a SIRACUSA il 09/10/1992 avverso la sentenza del 13/07/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di SIRACUSA(lato avviso alle parti) udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; I ricorsi proposti nell'interesse di Perez Keven e De Stasio Jonathan condannati ex art. 444 e ss. cod. proc. pen. sono inammissibili. Il ricorso, per l'omessa o viziata motivazione della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. e per violazione di legge è come noto inammissibile.

Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tale non può essere una pena solo perché si assume determinata con vizio di motivazione. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, in tema di patteggiamento, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione.

Inoltre, non è proponibile il ricorso per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Dunque, i ricorsi sono stati proposti per motivi diversi da quelli di cui al comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen. e sono pertanto inammissibili. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.