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Ordinanza — n. 18472/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against plea bargain sentences for procedural defects and improper legal qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18472/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by six defendants against a preliminary hearing judge's sentence inadmissible. The defendants argued for procedural flaws and incorrect legal qualification of their offenses under the drug trafficking statute. The court ruled that appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific statutory grounds, excluding general errors in legal characterization or omitted factual evaluations.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific statutory grounds regarding the defendant's will, lack of correlation, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, excluding general errors in legal characterization or omitted factual evaluations.

Parole chiave

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plea bargain appeals erroneous legal qualification procedural defects drug trafficking offenses Cassazione inadmissibility motivi di cassazione rinuncia alla motivazione cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod.
Art. 444, cod. proc. pen.
Il ricorso, per l'omessa o viziata motivazione della sentenza ex art. 444 cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
Inoltre, non è proponibile il ricorso per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
DPR 309/90, art. 73
in ordine a reati ex art. 73 DPR 309/90 sono inammissibili.
art. 444 cod. proc. pen
Il ricorso, per l'omessa o viziata motivazione della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 448 cod. proc. pen
Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n.
art. 129 cod. proc. pen
Inoltre, non è proponibile il ricorso per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE SILVIO GIUSEPPE nato a SORA il 26/01/1987 DE SILVIO ANGELO nato a SORA il 27/03/1993 DI SILVIO CONCETTA nato a LATINA il 09/06/1991 DE SILVIO ERRICO nato a FONDI il 16/07/1985 DI FOLCO ALESSIO nato a ARPINO il 25/08/1988 DE SILVIO GIOVANNA nato a SORA il 11/10/1989 MAGRINI DAIANA nato a LATINA il 20/06/1989 avverso la sentenza del 29/05/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CASSINO6ato avviso alle parti;) udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; ( I ricorsi proposti nell'interesse di Df Silvio Giuseppe + 6 condannati ex art.444 e ss. cod. proc. pen. in ordine a reati ex art. 73 DPR 309/90 sono inammissibili.

Il ricorso, per l'omessa o viziata motivazione della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. e per violazione di legge è come noto inammissibile. Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Tale non può essere una pena solo perché si assume determinata con vizio di motivazione. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, in tema di patteggiamento, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione.

Inoltre, non è proponibile il ricorso per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Dunque, i ricorsi sono stati proposti per motivi diversi da quelli di cui al comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen. e sono pertanto inammissibili. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammen