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Ordinanza — n. 18471/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses prescription claim due to failure to account for statutory term extension provisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18471/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the applicant failed to consider the extended prescription periods mandated by specific articles of the relevant decree. The applicant argued for the standard prescription term, while the court emphasized that Articles 2 through 10 of the decree require a one-third increase in these terms. Consequently, the court rejected the claim and ordered the applicant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 17 comma 1 bis Dlgs. 74/2000; A claim for prescription is inadmissible if the applicant fails to account for the statutory extension of terms applicable to specific offenses under the cited decree.

Parole chiave

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prescription period extension Dlgs 74/2000 provisions inadmissible appeal criminal prescription terms statutory time limits procedural costs award Cassa delle ammende sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 17 comma 1 bis Dlgs. 74/2000
74/2000 è inammissibile in quanto nel rivendicare l'intervenuta prescrizione non si tiene conto della previsione di cui all'art. 17 del Dlgs.
Art. 4 Dlgs. 74/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AUTIERO CIRO nato a NAPOLI il 09/12/1971 avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso proposto nell'interesse di Autiero Ciro condannato in ordine a reato ex art. 4 del Dlgs. 74/2000 è inammissibile in quanto nel rivendicare l'intervenuta prescrizione non si tiene conto della previsione di cui all'art. 17 del Dlgs. 74/2000 comma 1 bis per cui i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del decreto sono elevati di un terzo. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 26.1