Italian court dismisses appeal on generic mitigating circumstances due to lack of specific argumentation and different factual assessment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Settimo Centineo inadmissible regarding generic mitigating circumstances. The lower court denied these mitigations based on the crime's gravity, the non-improvised nature of the act, and the defendant's lack of cooperative behavior during investigations. The court ruled that the appellant's argument merely requested a different evaluation of facts already decided, which is a matter of substantive merit, not admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal challenging a denial of generic mitigating circumstances is inadmissible if it fails to provide specific new arguments and merely requests a different assessment of facts already evaluated by the court of first instance.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CENTINEO SETTIMO nato a PALERMO il 17/11/1982 avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso proposto nell'interesse di Settimo Centineo in relazione alle attenuanti generiche è inammissibile a fronte di una articolata motivazione che giustifica il diniego delle attenuanti con la gravità del fatto, le modalità non improvvisate della azione, l'assenza di un comportamento utile alle indagini, oltre che con una valutazione del comportamento tenuto alla vista degli operanti diverso da quello propugnato dalla difesa di talchè tale ultimo profilo, su cui si fonda il ricorso, è solo oggetto di una diversa valutazione del merito come tale inammissibile in questa sede.
Quanto al richiamo in rubrica al trattamento sanzionatorio finale manca del tutto ogni specifica deduzione. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso i