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Ordinanza — n. 18467/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic for lacking specific factual and legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18467/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Li Puma Michele inadmissible due to its extreme generality. The appellant argued for a specific review of the lower court's failure to evaluate obstacles to admissibility, but offered only vague assertions without concrete factual or legal support. The court rejected this because the appeal failed to precisely identify the reasons for the alleged erroneous assessment, rendering it insufficient under procedural standards.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal must be specific and substantiated; a generic claim alleging an erroneous evaluation without precise factual or legal grounds is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic appeal lack of specific grounds procedural dismissal Corte di Cassazione impugnabilità della decisione di rinvio indigenza processuale non provata inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LI PUMA MICHELE nato a BOMPIETRO il 12/03/1962 avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso proposto nell'interesse di Li Puma Michele in relazione al mancato affidamento in prova è inammissibile siccome estremamente generico atteso che al rilievo della mancata attenta valutazione della insussistenza di elementi ostativi alla ammissibilità della richiesta non fa seguito una necessaria precisa individuazione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di tale tesi, puramente evocativa di una erronea valutazione. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 26.1