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Ordinanza — n. 18465/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of logical error and merit review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18465/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it failed to identify a specific logical flaw in the lower court's reasoning. The appellant merely requested a milder sentence and challenged the general justification without explaining the alleged illogicality. The court ruled that appeals must address manifest errors in the act itself, not re-evaluate the merits of the case.

Regesto Legislator

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Art. 363, c. 1, n. 5 c.p.p.; Art. 363, c. 1, n. 6 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it merely requests a different sentencing outcome without pinpointing a manifest logical error or defect in the judgment's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal logical defect sentencing review merits of case manifest error riesame dell'entità pena alleggerimento della pena motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 363, c. 1, n. 5 c.p.p.
Art. 363, c. 1, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCHESE CARLO nato a PALERMO il 09/04/1976 avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso proposto nell'interesse di Marchese Carlo in relazione al vizio di motivazione in ordine al trattamento punitivo è inammissibile atteso che non individua un vizio di logicità quanto piuttosto rivendica un trattamento sanzionatorio più mite proponendo una valutazione del merito di taluni dati come tale inammissibile in questa sede.

E' altresì generica laddove sostiene la illogicità delle considerazioni giuridiche a sostegno della pena applicata non spiegando le ragioni di tale illogicità. In altri termini non vi sono spazi per proporre ricorso in cassazione, in conformità con quanto disposto per legge e specificato dalla giurisprudenza, allorquando ci si limiti a invocare altri elementi la cui portata avrebbe dovuto essere valutata nella mera prospettiva defensionale, e ci si astenga nel contempo dall'individuare un vizio - necessariamente manifesto, lo si ricordi - che connoterebbe la sentenza, posto che il ricorso per cassazione attiene all'atto e non al merito.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 2