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Ordinanza — n. 18464/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18464/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18464/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARAKU JULIAN nato il 14/07/1981 avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAedato avviso alle partì) udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; n•••n Con il ricorso proposto nell'interesse di Taraku Julian si contesta l'omessa applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. La sentenza della Corte di appello è stata, però, emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. e la parte ha rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quelli sulla pena, su cui ha raggiunto l'accordo con il Procuratore generale.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 18464/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è, pertanto, inammissibile perché proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la rinuncia dell'imputato ai motivi di appello in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., limita la cognizione del giudice di secondo grado che ha ad oggetto solo i motivi non oggetto di rinuncia e produce effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d'ufficio, sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione.

Parole chiave

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ritiro della querela penale rinuncia a pretese di salario rinuncia alla motivazione procedura di ricusazione revoca dell'opposizione conseguenze del ritiro

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
La Corte territoriale, pertanto, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, nell'accogliere la richiesta non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
La sentenza della Corte di appello è stata, però, emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARAKU JULIAN nato il 14/07/1981 avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAedato avviso alle partì) udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; n•••n Con il ricorso proposto nell'interesse di Taraku Julian si contesta l'omessa applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. La sentenza della Corte di appello è stata, però, emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. e la parte ha rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quelli sulla pena, su cui ha raggiunto l'accordo con il Procuratore generale.

Il ricorso è, pertanto, inammissibile perché proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la rinuncia dell'imputato ai motivi di appello in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., limita la cognizione del giudice di secondo grado che ha ad oggetto solo i motivi non oggetto di rinuncia e produce effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d'ufficio, sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione.

La Corte territoriale, pertanto, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, nell'accogliere la richiesta non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso