Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to personal re-evaluation of facts rather than legal error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Masih Annu's appeal inadmissible, ruling it constituted a personal re-evaluation of facts rather than a legitimate legal challenge. The court emphasized the alarming quantity of 180 envelopes of morphine and the technical evidence proving the presence of drugs, which supported the original conviction under Article 73 of DPR 309/90. Consequently, the appeal was rejected, and Annu was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73 DPR 309/90; An appeal based on a personal re-evaluation of facts and a contextual minimization of the coherence and legitimacy of the decision is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASIH ANNU nato il 15/06/1974 avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso proposto nell'interesse di Masih Annu relativo a condanna ex art. 73 DPR 309/90 è inammissibile siccome incentrato su una personale rivalutazione dei fatti e contestuale minimizzazione della coerenza e legittimità della decisione, al contrario congruamente evidenziante sia profili tecnici dimostrativi della sussistenza di sostanza stupefacente sia le peculiari modalità e la quantità ( ben 180 involucri contenenti morfina) allarmanti e tali da suffragare, con rinvio anche alla prima sentenza, i tratti tipici dell'art. 73 PR 309/90 contestato.
Coerente appare la esclusione della fattispecie ex art. 73 comma 5 del DPR 309/90 alla luce delle citate modalità di azione e del quantitativo, in linea con l'indirizzo per cui all'esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri, (cfr. in motivazione Sez. U - n. 51063 del 27/09/2018 Ud. (dep. 09/11/2018 ) Rv. 274076 - 01).
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deci